La Regione Toscana ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia sulla presunta mancata annotazione dei capi di selvaggina migratoria dopo l’abbattimento. A un cacciatore era stata contestata proprio questa violazione, anche se l’annotazione non era accertata. Gli agenti che avevano redatto il verbale si erano limitati ad applicare l’articolo 12 bis della Legge Nazionale sulla Caccia, quello che prevede l’annotazione della fauna subito dopo l’abbattimento.
La Regione ha rigettato tutto questo. In particolare, la Legge 3 del 1994 ha inserito la parola “accertato” dopo l’abbattimento, in modo da consentire l’annotazione certa delle specie abbattute. Una certezza del genere non è possibile fino a quando non si raccoglie il capo abbattuto ed esaminato più da vicino per non avere dubbi sul riconoscimento definitivo. Un esame troppo frettoloso potrebbe portare ad annotare specie diverse, pregiudicando i dati della fauna prelevata.
L’annotazione dopo ogni singolo sparo, inoltre, impedirebbe di fatto la caccia. Nella risposta dell’ente locale si è fatto riferimento alla mozione con cui la giunta era stata impegnata a porre in essere le iniziative per la corretta applicazione della norma. Il verbale impugnato dal cacciatore è stato archiviato e Federcaccia e Confederazione Cacciatori Toscani hanno chiesto una maggiore vigilanza per quel che riguarda le valutazioni.