Tramite una delibera di una settimana fa la Regione Liguria ha pubblicato il calendario venatorio relativo alla stagione 2019-2020. Ecco cosa si può leggere nel testo, in particolare i punti salienti per orientare i cacciatori liguri. Dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio e cesena, è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento, con il limite di carniere massimo giornaliero di 10 capi per il colombaccio e di 15 per merlo, tordo bottaccio e cesena.
Relativamente al tordo sassello, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva. Quali sono le specie cacciabili nello specifico?
1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;
2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; per la specie tortora dalla
terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;
3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di
prelievo redatti dagli A.T.C. e C.A., commisurati alla dinamica della popolazione, che
prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare
limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo redatti dagli A.T.C e C.A., commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
5) beccaccia: dal 1° ottobre al 15 dicembre; dal 16 dicembre al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva;
6) merlo, allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento, con un massimo, per cacciatore, di 5 capi al giorno;
7) colombaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; nei periodi: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio, esclusivamente da appostamento. Dal 1° al 10 febbraio il carniere massimo giornaliero per cacciatore è limitato a 5 capi;
8) tordo bottaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
9) tordo sassello: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
10) cesena: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
11) germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, canapiglia, frullino, pavoncella e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
12) porciglione: dal 1° ottobre al 31 gennaio;
13) moretta: dal 1° novembre al 31 gennaio;
14) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio;
15) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.