Un chiarimento doveroso
Nell’imminenza dell’avvio generale dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024 appare doveroso fornire ai cacciatori marchigiani chiarimenti utili alla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento UE 57/2021 sull’utilizzo e sul trasporto delle munizioni (a palla e a pallini) nelle zone umide e in prossimità di queste. Circa l’applicazione del Regolamento della Commissione in vigore dal 15 febbraio 2023, rilevate tante notizie che generano scuramente dubbi e confusione nei cacciatori, in vista dell’apertura generale della stagione di caccia di domenica 17 settembre si è ritenuto opportuno fornire un elemento di chiarezza.
Attività vietate
Di seguito quanto riportato nel Regolamento dell’Unione Europea, che ricordiamo ha efficacia diretta di legge, con le seguenti prescrizioni. All’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.
Altre delucidazioni
Si chiarisce che:
– sono definite “zone umide”: superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;
– «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;
– svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;
– una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni (avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi) all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro;
– per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»: occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso; la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.
In attesa di sviluppi legislativi nazionali che possano modificare tutto o in parte il contenuto del Regolamento europeo, questo è attualmente quanto in vigore (fonte: Regione Marche).