L’ANUUMigratoristi ha riassunto il caso di un cacciatore punito con una sanzione amministrativa un anno dopo aver commesso i fatti. Che cosa è successo di preciso? Secondo quanto stabilito, in base alla lettura del tesserino venatorio è stato stabilito che nella data oggetto della contravvenzione non poteva abbattere tre capi di selvaggina migratoria non ammessa dal calendario.
Una multa di questo tipo non ha alcun motivo di esistere, visto che il primo comma dell’articolo 14 della Legge 689 del 1981 (la cosiddetta Legge di Depenalizzazione) parla di una contestazione valida soltanto se immediata. La norma obbliga chi accerta i fatti a redigere nell’immediatezza e con puntualità i fatti nel verbale, non a leggere il tesserino venatorio dopo un anno. Allo stesso tempo, però, l’ANUU ha sottolineato come il trascorrere di questo periodo di tempo possa pregiudicare il diritto di difesa.
Tra l’altro, nel caso di specie il tesserino era anche andato al di fuori della disponibilità del titolare e ci potrebbero conseguenze negative per l’efficacia che la legge attribuisce all’integralità del documento che bisogna accertare. Interpretazioni diverse non esistono e la richiesta del cacciatore è stata accolta, anche perché l’immediatezza deve fare pur sempre la differenza.