Il citato DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1, lettera f) consente di poter svolgere individualmente, anche con accompagnatori per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività. A quest’ultimo proposito alcune Regioni (ad esempio: Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia), con proprie Ordinanze, hanno inteso specificare, pur con diversi gradi di approfondimento e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, le attività sportive che possono essere svolte individualmente nell’ambito del proprio territorio regionale.
Tra queste, alcune (ad esempio: Lombardia, Marche, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna) hanno compreso esplicitamente tra le attività sportive consentite quelle di tiro a segno e assimilate, svolte presso gli impianti di tiro. Con la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 15350/117(2) Uff.II-Prot.Civ. viene inoltre indicato che l’attività sportiva individuale in aree pubbliche o private si ritiene consentita “ad ogni cittadino”, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio. La frammentazione delle posizioni interpretative del DPCM 26 aprile 2020 pone giustificati interrogativi su chi possa accedere per sessioni di allenamento o pratica sportiva, ad esclusione comunque di qualsiasi gara o competizione, e se, in particolare, l’accesso sia consentito a tutti i praticanti (Art. 1, lettera f) o ai soli atleti di interesse nazionale (Art. 1 lettera g).
La FITAV, con il senso di responsabilità che lo spirito delle norma impone e nell’interesse primario di sostenere le attività sportive salvaguardando e tutelando i tiratori e le AS affiliate, deve rimarcare che, a livello nazionale, la norma di certa e inopinabile applicazione è definita dall’art. 1, lettera g) del DPCM 26 aprile 2020, la quale prevede l’accesso agli atleti di interesse nazionale (tra questi sono compresi gli “junior” e, implicitamente, i loro accompagnatori, senza che questi ultimi debbano essere individuati nominativamente).
In egual modo e con gli stessi intenti e principi, la FITAV, nell’apprezzare le posizioni delle singole Regioni che hanno espressamente inserito le attività di tiro tra quelle consentite ai sensi dell’Art. 1, lettera f) del richiamato DPCM e per il cui inserimento si è trovata in tali casi ad essere parte attiva, richiama le AS e i tiratori volessero avvalersene sulla necessità di attenersi scrupolosamente sia agli specifici dispositivi normativi locali, sia alle norme e regole di sicurezza anti-contagio generali e a quelle specificatamente indicate dalla FITAV per gli impianti sportivi di tiro a volo. Riguardo infine alla Autocertificazione giustificativa per gli spostamenti, evidenziamo che essa non è necessaria per chi svolge o si reca a svolgere attività sportiva o motoria e che, nel caso, essa può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.
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