La norma fece discutere parecchio in quanto il disturbo dell’attività venatoria è stato punito come molestia, dunque dal punto di vista penale. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 600 a un massimo di 3600 euro. La Consulta ha bocciato la legge regionale anche a causa dei termini del testo, considerati fin troppo generici e privi di determinatezza: le sanzioni amministrative, inoltre, sono state giudicate sproporzionate e superiori ad altre già previste dalle leggi venete.
Per i giudici bisogna prendere in considerazione l’ambito delle persone che vengono offese e l’aspetto psicologico. Il fatto che si voglia garantire l’esercizio dell’attività venatoria e proteggerla dalle interferenze esterne significa che si sta parlando di ordine pubblico e sicurezza, materia che compete allo Stato e non agli enti locali. Si attendono ora le pronte risposte del mondo venatorio.