La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tassidermia e sulle sanzioni applicabili, ricordando il secondo comma dell’articolo 30 della Legge sulla Caccia, quello che stabilisce le multe in materia di imbalsamazione. Un uomo ha fatto ricorso dopo che il Tribunale di Udine lo aveva condannato a una ammenda di 1200 euro per aver guidato la propria auto con attrezzatura venatoria a bordo nell’area protetta del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie e per aver detenuto in casa esemplari imbalsamati di avifauna selvatica particolarmente protetta.
Secondo il suo punto di vista, in particolare, il possesso di spoglie di animali tassidermizzati non è un reato, visto che la detenzione si può riferire soltanto all’animale vivo. Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato, ma soltanto in relazione al divieto di caccia e all’attrezzatura presente in macchina.
Per quel che riguarda il reato di detenzione di uccelli impagliati, i giudici hanno ritenuto che l’abitazione fosse proprio della persona che ha presentato ricorso: durante la perquisizione era presente anche il padre dell’uomo, ma i volatili tassidermizzati non potevano in alcun modo essere ricollegati al genitore. Secondo la Cassazione, infine, il Tribunale non ha giustamente dato peso alle deposizioni della madre e della sorella del ricorrente, contraddette da numerose prove contrarie.