La Terza Sessione della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’autonomia delle singole fattispecie che vengono prese in considerazione dall’articolo 30 della Legge Nazionale sulla Caccia (“Sanzioni penali”). Secondo questa interpretazione dei giudici di Piazza Cavour, la violazione dell’articolo dà luogo a reati distinti, accomunati soltanto dal fatto di essere uno la continuazione dell’altro. Il fatto si riferisce a una condanna da parte del Tribunale di Bergamo ai danni di un uomo responsabile della violazione, in continuazione tra loro, della previsione alla lettera “e” dell’articolo e della lettera “h”.
Il ricorso alla Cassazione era stato motivato col fatto che ci fossero gli estremi per una sola violazione, ma in realtà all’uomo era stata contestata l’uccellagione e il fatto di aver abbattuto due volatili appartenenti a specie protette. Le due disposizioni hanno delle differenze strutturali e anche se fanno parte di uno stesso articolo della Legge 157 del 1992, le violazioni sono autonome. Quella relativa alla lettera “e” ha a che fare con il reato di pericolo, la seconda con il reato di danno. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile e l’uomo è stato costretto a pagare le spese processuali.