Inoltre, è stato spiegato come la canna di fucile non possa essere considerata il provento di un reato, ma semplicemente la parte di un’arma alterata. In aggiunta, il casolare in cui si trovavano le armi era dotato di una apprezzabile protezione dalle incursioni di soggetti estranei. Il ricorso è stato accolto. La Cassazione ha ricordato un precedente particolare, cioè l’annullamento di una condanna per una pistola avvolta in un panno col caricatore scarico e sistemata sopra un armadio.
In questo caso il casolare era chiuso bene e non sono state accertate le situazioni secondo cui l’omessa custodia viene sanzionata in maniera autonoma. Altre sentenze avevano assolto imputati che si erano comportati allo stesso modo, precedenti importanti e di cui non si è potuto non tenere conto. La prescrizione (5 anni), infine, ha inciso sulla decisione dei giudici della Corte Suprema.