Secondo quanto stabilito da questa ordinanza, il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) può essere disatteso ma soltanto con dati chiari e specifici che possono essere verificati in modo obiettivo. Questo vuol dire che le motivazioni considerate troppo generiche non vengono prese in considerazione. Inoltre, non bisogna dimenticare l’applicazione del principio di precauzione.
La consulenza tecnica del professore universitario, poi, dovrà tenere conto delle future stagioni venatorie, con i prelievi del coniglio che dovranno partire necessariamente dal 1° ottobre. Le associazioni ambientaliste e quelle animaliste hanno ovviamente esultato per questa novità e si attendono un nuovo orientamento dei provvedimenti delle regioni italiane.