Oggetto: assicurazione obbligatoria per la caccia
Agenti del servizio di vigilanza venatoria, della sezione provinciale della Federcaccia di Roma, hanno verbalizzato esponenti della Italcaccia senza nessuna plausibile motivazione. Per tali comportamenti ci riserviamo di intraprendere le opportune iniziative verso i responsabili.
L’Italcaccia a garanzia dell’efficacia della copertura, anticipa alla Compagnia FATA, premi per un totale di € 700.000,00 indipendentemente dal numero degli associati o dalla data di iscrizione degli stessi.
Tutti gli associati sono coperti dalla data di inizio della convenzione e, comunque per ogni singolo dal giorno dell’iscrizione e per un periodo di 12 mesi; così facendo Italcaccia, che si fa carico di anticipare i premi per tutti i propri associati, assolve a quanto richiesto dall’ISVAP non generando alcun tipo di incertezza.
E’ fuori discussione che i verbali di accertamento elevati nella circostanza sono assolutamente infondati in quanto:
a)- non può in nessun caso ipotizzarsi la violazione di cui all’art.31 comma 1 lettera b) L.157/92(esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza assicurativa della responsabilità civile), in quanto le tessere assicurative Italcaccia sono del tutto valide a tutti gli effetti di legge: va detto che la circolare ISVAP n. 2643 del 22.10.2008 attiene ai rapporti tra le compagnie assicurative e le associazioni venatorie che stipulano le convenzioni assicurative per i propri iscritti, rapporti che prevedono che il pagamento dei premi avvenga con certe modalità,
(solo con bonifico bancario o versamento con bollettino postale) che però non inficiano minimamente la validità della copertura assicurativa ne’ comportano responsabilità di sorta a carico dei singoli iscritti/assicurati.
b) Non può in nessun caso ipotizzarsi l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 47 comma 2 e comma 3 della L.Regione Lazio 17/95 in quanto non si tratta (comma 2) di “violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate” ne’ tampoco (comma 3) di “violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico venatoria”.
c) Non potevano nemmeno gli agenti di vigilanza venatoria volontaria elevare i verbali in quanto a mente dell’art.27 comma 1 L. 157/92 ad essi è demandata unicamente la vigilanza sulla applicazione della “presente legge e delle leggi regionali” e per quanto riguarda la documentazione che possono richiedere oltre alla licenza di caccia e al tesserino venatorio c’è soltanto “il contrassegno” della polizza di assicurazione, senza possibilità di chiedere o indagare sulle modalità di pagamento del premio assicurativo: va considerata con attenzione la possibilità di procedere alla presentazione di un circostanziato esposto/denuncia nei confronti di detti operanti, onde evitare il ripetersi di quelli che potrebbero essere solo i primi di una lunga serie di atti emulativi in danno dell’Italcaccia con grave nocumento della relativa immagine.
Cordialità
Il Presidente Nazionale
On. Mario Gargano
Lettera inviata a:
Alla ISVAP
Agli Assessori Regionali competenti per la caccia
Agli Assessori Provinciali competenti per la caccia
Al Comando Generale di Pubblica Sicurezza
Al Comando Generale dei Carabinieri
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Comando Generale del Corpo Forestale dello Stato
Ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Venatorie Riconosciute dalla L.157/92
e.p.c. Ai Presidenti Regionali e Provinciali dell’Italcaccia
Fonte: Associazione Venatoria Italcaccia