In Italia per iniziare l’attività di fabbricante, riparatore, rivenditore di armi comuni da sparo oppure per aprire un’armeria è indispensabile ottenere delle apposite licenze rilasciate dalla Questura ove avrà sede l’attività.Per il rilascio di dette licenze la Questura richiede:
Per quanto attiene l’esame di idoneità tecnica, non esistono modalità prestabilite per il suo svolgimento, ma esso viene modulato di volta in volta in relazione al tipo di licenza che il candidato intende richiedere. Nel suo caso, quindi, l’esame dovrà sicuramente accertare la conoscenza delle norme che regolano la vendita al pubblico di armi ed esplosivi, la normativa vigente in materia di armi, le norme sulla sicurezza dei depositi di sostanze esplosive, nonché la conoscenza tecnica delle armi e delle loro parti essenziali ai fini della loro riparazione.Le licenze, ottenute dopo questa prassi, dovranno annualmente essere rinnovate con semplice richiesta scritta alla Questura competente almeno un mese prima della scadenza. I riferimenti normativi li trova nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, artt. 31 – 37 e nel relativo Regolamento, artt. dal 46 al 59.