L’allevamento di selvaggina in voliera è ammesso a patto che l’area in cui hanno luogo l’alimentazione e l’abbeveraggio sia protetta in modo da impedire l’accesso ai volatili selvatici. Bisogna quindi evitare il contatto degli stessi con il mangime e l’acqua destinata alla selvaggina allevata. In aggiunta a quanto previsto dall’Allegato VI della nota ministeriale dello scorso 10 febnraio, i proprietari e i detentori di animali dovranno segnalare prontamente all’autorità competente ogni variazione nella produzione, soprattutto per quel che riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua, senza dimenticare la deposizione delle uova.
Il carico al macello può essere effettuato solamente con personale interno all’allevamento: nel caso in cui questo non risulti possibile a causa delle dimensioni dell’allevamento stesso, allora potrà avvenire a condizione che l’allevatore garantisca che tutto il personale sia individuato singolarmente e correttamente registrato.