Il dispositivo reso pubblico dal Ministero della Salute lo scorso 30 dicembre in merito all’influenza aviaria e che ha sancito il divieto di utilizzo dei richiami vivi nella caccia in deroga ha fatto e fa ancora molto discutere. A distanza di undici giorni, lo stesso dicastero ha ritenuto opportuno emanare una nota di chiarimento per fugare ogni dubbio. Il punto che interessa maggiormente i cacciatori è il numero 6. Si precisa infatti che riguardo a richiami detenuti in gabbie nei laghetti di caccia, gli stessi animali devono essere riportati nelle sedi in cui sono custoditi di solito nei mesi in cui l’attività venatoria è chiusa.
In caso di volatili destinati alla macellazione, al contrario, i servizi veterinari avranno il compito di effettuare dei campionamenti di organi sulle carcasse, in modo da ricercare il virus dell’influenza. Il resto della nota di chiarimento è dedicato agli obblighi delle Asl e agli allevamenti di tacchini da carne, ovaiole per la produzione di uova da consumo, oche e anatre, su cui i prelievi devono essere effettuati nel minor tempo possibile.