Con l’ordinanza n. 19101/2020, pubblicata il 15 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla discussa questione circa l’individuazione del soggetto pubblico o privato tenuto a rispondere dei danni provocati dalla collisione tra autoveicoli e animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata. Nella vicenda esaminata, un automobilista conveniva in giudizio la Regione chiedendo al Giudice di Pace di condannarla al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada statale.
Nel costituirsi nel giudizio, la Regione eccepiva la propria legittimazione passiva indicando quale soggetto responsabile la Provincia senza, però, esercitare l’azione di rivalsa con la richiesta della sua chiamata in causa. Il Giudice, su richiesta dell’attore, autorizzava la chiamata in causa dell’Amministrazione Provinciale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’attore condannando al risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo solo la Regione, che proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
Il Tribunale rigettava il gravame confermando, quindi, la decisione del Giudice di Pace. 2. la Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, è il soggetto legittimato passivo nelle azioni di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c. c. (news.avvocatoandreani.it).