Paolo Viezzi, presidente regionale della Federcaccia del Friuli Venezia Giulia, ha commentato la chiusura anticipata della caccia alla beccaccia decisa dall’Assessorato alla Caccia, secondo cui questo prelievo venatorio deve terminare il 20 gennaio. Secondo Viezzi il provvedimento è illegittimo per diversi motivi, tra cui il ricorso al decreto d’urgenza, il quale deve basarsi su situazioni eccezionali, da valutare anno per anno.
Tra l’altro, la questione è stata risoltata a favore dei cacciatori da parte di molti Tribunali Amministrativi Regionali, di conseguenza la scelta dell’assessore Paolo Panontin è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Federcaccia ha stigmatizzato l’indicazione dell’obbligo di divulgare il decreto senza alcuna citazione delle norme da cui dipenderebbe questa imposizione. L’intenzione dell’associazione è quella di impugnare il decreto. Ma cosa ha deciso nello specifico la Regione?
Per chiudere anticipatamente la caccia alla beccaccia è stato citato l’articolo 8 della Legge Regionale numero 24 del 17 luglio 1996. Si tratta (“Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere”): l’articolo 8 fa riferimento alle circostanze speciali ed eccezionali che possono disporre la sospensione dell’attività venatoria oppure il suo diveto, per la precisione dopo aver sentito il Comitato Faunistico Venatorio e l’Istituto Faunistico Regionale.