Tra l’altro, la questione è stata risoltata a favore dei cacciatori da parte di molti Tribunali Amministrativi Regionali, di conseguenza la scelta dell’assessore Paolo Panontin è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Federcaccia ha stigmatizzato l’indicazione dell’obbligo di divulgare il decreto senza alcuna citazione delle norme da cui dipenderebbe questa imposizione. L’intenzione dell’associazione è quella di impugnare il decreto. Ma cosa ha deciso nello specifico la Regione?
Per chiudere anticipatamente la caccia alla beccaccia è stato citato l’articolo 8 della Legge Regionale numero 24 del 17 luglio 1996. Si tratta (“Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere”): l’articolo 8 fa riferimento alle circostanze speciali ed eccezionali che possono disporre la sospensione dell’attività venatoria oppure il suo diveto, per la precisione dopo aver sentito il Comitato Faunistico Venatorio e l’Istituto Faunistico Regionale.