Un chiarimento necessario
A seguito di una specifica richiesta di chiarimento da parte dell’ Anuu Migratoristi toscana in accordo con Federcaccia Uct Toscana, sull’uso degli stampi e sulle caratteristiche degli stessi durante l’esercizio venatorio, pubblichiamo la risposta inviata da parte dell’ufficio Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale a firma del direttore. Un chiarimento importante che da certezza del diritto sull’uso e detenzione degli stampi durante l’esercizio venatorio.
L’attività di tassidermia
Di seguito il testo della risposta: “Innanzi tutto è doveroso precisare che per attività di tassidermia (o imbalsamazione) si intende l’applicazione di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di mammiferi o uccelli, che rendono possibile la conservazione dell’aspetto esteriore dei medesimi. Tale attività è realizzata da persone autorizzate secondo quanto specificato nella Legge Regionale 3/95. La cosiddetta “impagliatura” differisce dall’attività tassidermica perché quest’ultima è intesa come conservazione del corpo dell’animale nel suo complesso, mentre l’impagliatura è rivolta esclusivamente all’uso della pelle o delle piume che vengono imbottite con materiali (una volta legno o paglia, oggi metallo o materiale sintetico come le resine) per la riproduzione artificiale delle forme dell’esemplare in questione“.
Uccelli e richiami
La nota regionale prosegue: “Pertanto, in risposta al vostro specifico quesito, si comunica che l’esemplare di uccello utilizzato a fine di richiamo per l’attività venatoria (il cosiddetto “stampo”), non completo di tutte le sue parti (normalmente mancano le zampe) e che quindi riveste le caratteristiche tipiche dell’animale impagliato, può essere utilizzato secondo le disposizioni di legge per l’attività venatoria e non necessita dell’autorizzazione alla detenzione ne all’apposizione della relativa targhetta/contrassegno che viene rilasciato dal tassidermista per gli animali tassidermizzati. Al contrario, gli animali tassidermizzati secondo quanto sopra specificato, devono essere detenuti con certificato autorizzativo e contrassegno rilasciato dal Tassidermista autorizzato dagli organi competenti secondo quanto previsto dall’Art 6 della Legge Regionale 3/95“.