Il WWF ha ricordato come in Abruzzo questo documento manchi addirittura dal 2007, nonostante sia obbligatorio per legge. Di conseguenza non esistono le indicazioni giuste sulle specie da cacciare e sulla durata dell’attività. Un altro motivo del ricorso è rappresentato dalla preapertura. Il WWF ritiene che quello dell’Abruzzo sia stato un “regalo ai cacciatori”, in quanto il 1° settembre è una data sbagliata e non consentita dalla legge, al punto da aumentare la pressione venatoria sulle specie cacciabili. Il TAR dovrà quindi valutare la legittimità della scelta.
Il terzo motivo è quello del prolungamento dei periodi di caccia. In pratica, per specie come il beccaccino, pavoncella, moriglione, marzaiola, frullino, codone, mestolone e combattente, la Regione ha prolungato la stagione fino al 19 gennaio 2017 invece che al 31 dicembre 2016, nonostante la classificazione di specie “vulnerabili” o “in declino”. Tra gli altri elementi che hanno spinto l’associazione a rivolgersi ai giudici amministrativi ci sono anche le modalità di prelievo della lepre comune e il periodo più lungo per l’addestramento cinofilo (oltre 4 mesi rispetto ai 30 giorni stabiliti).