Il tesserino venatorio provvisorio “appare inidoneo a consentire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni per lo svolgimento dell’attività venatoria, con particolare riguardo alle indicazioni che il tesserino deve contenere ed alla indicazione in modo indelebile, negli spazi all’uopo destinati, della giornata di caccia e del numero di capi di selvaggina abbattuti secondo le modalità previste dal calendario venatorio”; ma siccome non serve più viene anche meno l’interessa a decidere.
Per questo motivo il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in merito al ricorso presentato dal Wwf, condannando la Regione Umbria, però, al pagamento delle spese legali. Wwf Italia Onlus, difesa dall’avvocato Andrea Filippini, aveva presentato ricorso contro la Regione Umbria, l’Ambito territoriale di caccia Perugia 1, Atc Perugia 2, Atc Perugia Ternano-Orvietano, Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro e dell’Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Sezione provinciale di Perugia, per l’annullamento con sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale che prevedeva “l’adozione di un tesserino venatorio provvisorio (…) da utilizzare nei giorni di caccia del mese di settembre nelle more della consegna dei tesserini venatori definitivi”, ritenendo il tesserino venatorio provvisorio “costituito da un facsimile a stampa da file”, da distribuire ai cacciatori in attesa di ricevere il tesserino definitivo.
Su questo documento provvisorio i cacciatori avrebbero dovuto scrivere “le informazioni di legge relative alle giornate di caccia ed ai capi abbattuti durante le stesse”. Secondo il Wwf un documento di tal sorta si presterebbe “ad essere liberamente ed indefinitamente riprodotto ad ogni battuta di caccia”, vanificando “le esigenze di controllo dell’attività di caccia” previste dalla legge.
Il Tar ha respinto l’istanza di sospensione cautelare non scorgendovi il “pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile”, anche a fronte del fatto che “la ditta aggiudicatrice della fornitura ha infine provveduto, seppure in ritardo ed a seguito della contestazione dell’inadempimento da parte della stazione appaltante, alla consegna dei tesserini venatori definitivi, che sono stati distribuiti ai cacciatori già a metà del mese di ottobre 2020”, dichiarando “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse”. I giudici amministrativi hanno ritenuto, però, illegittimo l’uso del tesserino provvisorio, condannando la Regione Umbria al pagamento delle spese di lite (Perugia Today).