Il motivo è presto detto, l’uomo era stato sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico era pari a 0,8 grammi per litro e questa persona aveva deciso di presentare ricorso, spiegando come sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva della sua condotta. Secondo i giudici amministrativi questo stesso ricorso è infondato e deve essere respinto.
Nella sentenza si può leggere come l’orientamento giuridico non preveda la sanzione dell’abuso occasionale di alcol, come in questo caso, ma il fatto che l’uomo fosse alla guida del veicolo deve essere valutato con attenzione. La guida in stato di ebbrezza connota secondo i giudici dell’antisocialità e la pericolosità per la sicurezza pubblica, dunque si può ipotizzare anche un possibile abuso delle armi.