Inoltre, la sentenza ha dato ragione ai ricorrenti nella parte in cui è stata sottolineata la riduzione degli esemplari in seguito all’ammissione di due mezze giornate di caccia (24 settembre e 1° ottobre). Il giudizio, inoltre, ha preso spunto dalla richiesta dell’ISPRA, secondo cui doveva essere sospesa la cacciabilità di lepri e pernici a causa dell’assenza di dati sulla consistenza.
Inoltre, nell’ordinanza si parla anche di rischio concreto di rarefazione ed estinzione, nonostante ci fossero state rassicurazioni in tal senso nei giorni scorsi. Si tratta di un divieto temporaneo del prelievo venatorio: è stato applicato il principio di precauzione, dunque il calendario sardo è stato sospeso nella parte che riguarda le due specie, mentre la trattazione di merito del ricorso potrà avvenire il prossimo 20 dicembre.