Nella zona interna alla Zona protetta speciale è consentita la caccia “solo fino al 9 gennaio 2020, anziché il 30 gennaio 2020”. E poi ancora il divieto di prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola), della quaglia (Coturnux coturnix), del tordo bottaccio (Turdus philomelos) e del tordo sassello (Turdus iliacus). Ulteriori restrizioni, fra le altre, sono relative all’accesso all’interno di un sito, dove è possibile entrare in un numero massimo di cinque cacciatori, alla sospensione dalla caccia nell’intero sito, per il resto della stagione, al divieto “assoluto e definitivo di caccia all’interno di aree non protette, seppur ricadenti all’interno del sito euro comunitario ITA040013″.
Troppo, secondo l’associazione dei cacciatori, che si è rivolta al Tar, attraverso l’avvocato Giovanni Di Giunta, per chiedere l’annullamento dei relativi decreti della Regione siciliana. “Il Collegio rileva – scrivono i giudici – che le previsioni di cui si chiede l’annullamento non hanno formato oggetto di specifiche censure, con la conseguente inammissibilità della loro impugnazione“. Per queste e per altre ragioni, il Tar ha bocciato l’intero ricorso confermando in blocco i provvedimenti della Regione (Agrigento Notizie).
E cosa si aspettavano i cari colleghi cacciatori di Lampedusa e Linosa? Abbiamo la Regione Sicilia affetta da PARCOMANIA DILAGANTE. E un TAR spudoratamente ANTICACCIA. UN cocktail vergognoso.