La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte si è espresso sul ricorso presentato dall’Azienda Faunistica Venatoria “Sant’Anna” contro il Comune di Sampeyre (provincia di Cuneo). La riserva di caccia ha chiesto di annullare la delibera del 5 novembre 2016 con cui l’amministrazione comunale aveva rinnovato la concessione dei terreni fino al 2026, stabilendo in canone annuo più basso, per la precisione 7mila euro (da 28mila a 21mila euro).
Alla stessa Azienda era stato chiesto di corrispondere le riduzioni di cui aveva beneficiato, per un totale di quasi 11mila euro. Come spiegato dal ricorrente, nella stagione venatoria 2014-2015 i prelievi sono diminuiti di oltre il 20%, ragione per cui è stato chiesto di ridurre il canone di concessione di 25 punti percentuali. I giudici amministrativi hanno giudicato illegittima la delibera del Consiglio Comunale, in quanto ha violato gli obblighi partecipativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.
L’annullamento ha riguardato anche l’ordinanza sindacale del 1° dicembre 2016 che ha imposto l’immediato divieto di caccia. Il ricorso è stato quindi accolto: il Comune di Sampeyre dovrà pagare 3mila euro in spese processuali. La precedente amministrazione aveva rinnovato la concessione dei terreni fino al 2026, stabilendo appunto il canone più basso che il nuovo comune non ha “digerito”.