Piano quinquennale
Il TAR del Piemonte ha respinto il ricorso delle associazioni LAV, OIPA, SOS Gaia, ENPA, PAN Odv, Pro Natura Torino, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali Odv e Fondazione per L’Ecospiritualità Odv contro il Piano di contenimento del Colombo (Columbia liva forma domestica) per gli anni che vanno dal 2024 al 2029. Il TAR ha considerato infondati e ha quindi respinto tutti e cinque i motivi di ricorso presentati dalle associazioni al fine di ottenere l’annullamento della Deliberazione di approvazione del Piano, votata all’unanimità dal Consiglio metropolitano il 15 febbraio scorso. Le associazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese legali.
Contenimento della specie
È da notare che l’implementazione delle azioni previste nel Piano è già iniziata nei mesi scorsi con l’organizzazione di corsi di formazione per gli agricoltori che intendono impegnarsi nel contenimento della specie. Ciascuno dei partecipanti alla formazione, dopo aver superato con esito positivo un esame finale, sarà autorizzato ad effettuare le azioni. Prossimamente la Città metropolitana di Torino dedicherà corsi di formazione anche ai cittadini in possesso della licenza di caccia e al personale delle ditte specializzate nel contenimento dei Colombi.
Presunta pericolosità
Il primo motivo di ricorso respinto dal TAR riguardava la carenza dei presupposti di legge per operare un “controllo” sulla fauna selvatica. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto adeguate le argomentazioni contenute negli atti impugnati e riguardanti le esigenze sanitarie e di tutela del patrimonio storico-artistico. Respinto anche il riferimento alla presunta pericolosità, anche per le persone, dei mezzi di controllo previsti dal Piano, il cui utilizzo è a giudizio del TAR Piemonte, motivato dalle esigenze sanitarie. Inoltre nella sentenza del TAR si fa presente che i cannoncini a gas e i palloni gonfiati con elio potranno essere impiegati esclusivamente in aree rurali, per prevenire danni alle coltivazioni di pieno campo.
Densità della popolazione
Il TAR ha poi riconosciuto che la Città metropolitana di Torino in passato ha sperimentato in passato metodi indiretti e non cruenti per il controllo del Colombo, con risultati insoddisfacenti in termini di riduzione della densità di popolazione nel territorio. Risultano inoltre rispettati i principi di proporzionalità e gradualità delle azioni intraprese programmate per il contenimento, dal momento che non è prevista un’attuazione “a tappeto” del Piano di controllo mediante strumenti attivi di contenimento, da utilizzarsi invece a seguito di segnalazioni di danneggiamento provenienti dal territorio.
Altri motivi respinti
Il TAR ha poi riconosciuto che l’utilizzo di reti o gabbie per la cattura in vivo previsto dal Piano non espone altre specie animali al rischio di essere soppresse per sbaglio, dal momento che le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, al fine di liberare esemplari di volatili appartenenti ad altre specie eventualmente catturati. Sono stati inoltre respinti i motivi di ricorso relativi alla non rispondenza dei metodi eutanasici con la disciplina europea in materia e al contrasto della Deliberazione della Città metropolitana di Torino con il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottato nel 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Tale Piano straordinario prevede espressamente la necessità che gli operatori demandati alle operazioni di controllo abbiano frequentato specifici corsi di formazione secondo i programmi predisposti dall’ISPRA (fonte: Città Metropolitana di Torino).