Il senatore Francesco Bruzzone ha inviato la seguente nota al Ministero dell’Economia:
Premesso che:
diverse aziende agricole lamentano da tempo interpretazioni discordanti da parte di uffici pubblici e studi commerciali, in merito alla corretta applicazione dell’aliquota IVA alle operazioni di cessione di selvaggina da parte di allevatori;
gli allevatori di selvaggina, quando cedono i loro animali vivi per l’attività venatoria, destinati all’alimentazione umana, sono talvolta ritenuti soggetti al regime di aliquota ordinaria del 22 per cento;
le operazioni di cessione di prodotti destinati all’alimentazione umana sono però soggette ad un’aliquota agevolata del 10 per cento, come riportato nella tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche se quest’ultima crea diverse perplessità, in quanto per i diversi prodotti della selvaggina l’interpretazione non è univoca;
considerato che:
con parere dell’Agenzia delle entrate n. 954-39/2009, si ritiene che le cessioni di pesci, effettuate da imprenditori dell’acquacoltura e destinate a strutture nelle quali il fruitore paga un corrispettivo per l’ingresso senza che debba pagare per il pesce pescato che comunque trattiene e destina alla propria alimentazione, possano essere assoggettate ad IVA con aliquota ridotta al 10 per cento; di contro per le cessioni di pesce, destinato ai “carpodroni”, atteso che il pesce viene rilasciato nello stesso laghetto dal quale è stato pescato e non trattenuto a scopo alimentare, non si ritiene applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento;
all’interrogante appare dunque che, per via analogica, possa applicarsi la stessa interpretazione per i prodotti della selvaggina destinati all’alimentazione umana, tanto più che l’attività condotta dagli ambiti territoriali di caccia (cosiddetto ATC) e dalle aziende venatorie è diretta allo svolgimento dell’attività di caccia per poi destinare la selvaggina al mercato alimentare;
infatti, il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, indica come prodotti primari “i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca”;
inoltre, la risoluzione ministeriale n. 362304 del 30 giugno 1986 della Direzione generale tasse del Ministero delle finanze conferma, per gli animali riproduttori, la loro destinazione all’alimentazione umana, che sussiste anche se non in modo immediato, in quanto, comunque, tale destinazione rappresenta la conclusione normale del loro breve ciclo vitale;
tenuto conto che, nel resto dei Paesi dell’Unione europea, gli allevatori di selvaggina sono soggetti ad aliquota IVA agevolata del 4 per cento o del 10 per cento;
questa situazione crea una disparità di trattamento tra l’Italia e il resto dei Paesi dell’Unione europea, mettendo il nostro Paese in posizione svantaggiata nel mercato europeo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda porre in essere al fine di far chiarezza sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA agevolata per gli allevatori di selvaggina, in modo da uniformarne l’applicazione sull’intero territorio nazionale, anche al fine di eliminare la posizione di svantaggio dell’Italia rispetto al resto dei Paesi dell’Unione europea.