Tanta pochezza
Sono ben note le innumerevoli traversie che hanno caratterizzato l’adozione del calendario venatorio per la corrente stagione, laddove la Regione Campania ha dato “ennesima” prova di imperdonabile e conclamata pochezza, rectius aridità, culturale in merito all’argomento caccia. Se a tanto si soggiunge, così come accaduto negli ultimi anni, l’innegabile ostracismo inflitto al mondo venatorio, il risultato altro non poteva essere se non quel coacervo di incommensurabili ed incommentabili irrazionalità che, appunto, ci si è compiaciuto definire calendario venatorio. La sdegnosa ed incomprensibile chiusura opposta dalla politica regionale a fronte delle richieste avanzate dal mondo venatorio sembrava essere totale ed irremovibile; come pure non era stato valorizzato il contenuto del parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella seduta del 06 giugno u.s., condiviso anche dalla associazioni ambientaliste, laddove si poneva quale base di discussione il calendario 2021/2022, cui apportare eventuali correttivi, soprattutto alla luce dei nuovi KC. Pertanto, come è “purtroppo” noto, la Regione Campania adottava un calendario venatorio che, da un lato, recepiva, acriticamente ed incomprensibilmente, nella quasi totalità il contenuto del parere reso dall’ISPRA, trascurando, come detto, di valutare quello acquisito presso il proprio CTFVR, dall’altro, introduceva nuove ed immotivate restrizioni, in evidente violazione dello stringente dato normativo, nazionale e regionale, tenuto conto, altresì, della più recente elaborazione giurisprudenziale.
Dati scientifici sottovalutati
Quindi, e con ogni evidenza, alcuna rilevanza veniva attribuita alla lunga serie di rigorosi dati scientifici, normativi e giurisprudenziali addotti dalla AAVV a sostegno delle loro richieste, ritenuti assolutamente ininfluenti a fronte di scelte caratterizzate, a dire della politica regionale, dalla prioritaria necessità di tutela dell’ambiente, così come “suggerito” da ISPRA. Fortunatamente, però, in soccorso nel mondo venatorio è intervenuto il cd. deus ex machina; cioè quella divinità, circostanza e/o persona che, nell’antico teatro greco classico, costituiva l’inaspettato elemento risolutore della tragedia e/o il fautore del buon andamento di una vicenda. Ebbene, non poca meraviglia ha colto le scriventi AA.VV. allorquando, dalla lettura della delibera di Giunta n. 459 dell’1.09.2022, hanno appreso che la Regione Campania aveva ritenuto di poter anticipare, alla data del 18 e 21 settembre, il prelievo di numerose specie ornitiche, già fissato per il giorno 01 ottobre, semplicemente perché, nelle more, è piovuto (sic!).
Situazioni climatiche
Quindi, stante, a dire della Regione Campania, la conclamata irrilevanza / insufficienza di studi scientifici, normative, nazionali ed europee, sentenze, in subiecta materia, emessa da numerosi TAR, addotti dalle scriventi associazioni a supporto delle loro richieste; la problematica del calendario venatorio è stata risolta, semplicemente, dalla pioggia. In particolare, si legge a pagina 3 della delibera di Giunta n. 459 dell’1.09.2022 che, con riferimento alla data di decorrenza del prelievo venatorio di numerose specie ornitiche, “in base all’effettivo e sopravvenuto sviluppo ed evolversi della situazione climatico/metereologica e di siccità, sono venute meno le condizioni emergenziali, con particolare riferimento al periodo presettembrino nonché alle prospettive per il mese di settembre”. Quindi, a dire della politica regionale, le precipitazioni atmosferiche, anche quelle future, essendosi, evidentemente, dotata di un buon ufficio meteorologico (“prospettive per il mese di settembre”) hanno, sorprendentemente, consentito a numerose specie ornitiche di concludere la fase di riproduzione e dipendenza dagli adulti, rendendone, pienamente, legittimo e conforme a legge, oltre che all’etica venatoria, il prelievo alla terza domenica di settembre.
Modifiche al testo
È proprio vero che non appartiene al patrimonio morale e culturale della Regione Campania e dei suoi rappresentanti / uffici, nonché di chiunque si compiace abbandonarsi a tali irricevibili propalazioni, il coraggio di ammettere i propri errori, come pure di avere l’umiltà di conoscere i propri limiti. Correttezza ed onestà intellettuale avrebbe dovuto imporre alla Regione Campania di riconoscere che il contenuto della delibera n. 459 dell’1.09.2022, lungi dall’essere ricollegabile all’intervento del deus ex machina (Giove pluvio, signore della pioggia e delle tempeste, nel caso di specie), risponde, di contro, all’esigenza di evitare una prevedibile soccombenza in giudizio. Ebbene, la delibera in parola omette di menzionare che il calendario venatorio, su iniziativa delle scriventi AAVV, è stato impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli con ricorso iscritto al n. 3931/2022 R.G. ed assegnato alle cure della Terza Sezione, che fissava, per la discussione della richiesta misura cautelare in merito a tre motivi di impugnazione, la camera di consiglio del 06 settembre. Si badi bene che, sulla scorta degli stringenti termini di cui al vigente codice del processo amministrativo, il ricorso, già in data 16 agosto, era stato notificato, a mezzo PEC, alla Regione Campania che, pertanto, in limine litis, approssimandosi la data di discussione, ha preferito modificare il calendario venatorio già approvato sulla scorta di quanto dedotto dalla scriventi AAVV.
Una avversione senza senso
Quindi, e con ogni evidenza, l’adozione della delibera n. 459 dell’1.09.2022 altro non rappresenta se non un evidente ricorso all’istituto dell’autotutela decisoria, consistente nel potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli. Insuperabile riprova di quanto sopra risiede nella circostanza che, a prescindere dal risibile riferimento al “sopravvenuto sviluppo ed evolversi della situazione climatico/metereologica e di siccità”, il contenuto, sotto il profilo motivazionale, della delibera coincide, riportandolo fedelmente, con quanto esposto dalle scriventi AAVV nel summenzionato gravame. Per completezza di informazione, si sottolinea come nella predetta udienza, preso atto, appunto, che la delibera n. 459 dell’1.09.2022 conforma il vigente calendario venatorio alle censure e, quindi, alle desiderata, espresse dalle scriventi AAVV, il TAR Napoli ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo delle sospensive ed il suo abbinamento al merito. Non va sottaciuto, infine, che le scriventi AAVV, avendo, con convinzione, intrapreso la strada della fermezza, si riservano di agire e reagire, nei termini e modi di legge, ad ogni eventuale ed ulteriore provvedimento lesivo della dignità dei Cacciatori campani. Non è stata la molle acqua (meteorica) a scavare la dura pietra, ergo la granitica ed insensata avversione serbata dalla Regione Campania nei confronti del mondo venatorio, ma la perseveranza delle scriventi ad agire per l’incondizionata tutela dei suoi diritti (fonte: Federcaccia).