Il testo contiene le modifiche alle norme che riguardano la tutela della fauna selvatica e la tutela dell’equilibrio ambientale, senza dimenticare la disciplina della caccia e le disposizioni urgenti in materia di pianificazione faunistico-venatoria. Il CdM ha spiegato come la legge della Regione Marche non abbia rispettato la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela ambientale, configurando quindi la violazione dell’articolo 117 della Costituzione.
Lo stesso discorso vale per altre leggi sui calendari venatori e diversi aspetti legati alla caccia. Come si legge nel comunicato ufficiale, infine, le stesse previsioni, eludendo altresì una decisione cautelare assunta in sede giurisdizionale, invadono una sfera di competenza attribuita esclusivamente al potere giurisdizionale, violando l’articolo 111 della Costituzione. Nel caso della Lombardia, l’impugnativa è avvenuta di fronte alla Corte Costituzionale in merito agli appostamenti fissi e distanze dei cacciatori.