Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”), in quanto una norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Un canale su cui indagare L’eurodeputato monfalconese Anna Maria Cisint (Lega) ha posto l'accento su una questione finora poco dibattuta: "Da tempo ci giungono notizie in merito all’esistenza di un canale di comunicazione privilegiato tra la Direzione Generale Ambiente della...
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