Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”), in quanto una norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Un’alternanza tra giornate di passaggio intenso e scarso movimento Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del progetto di monitoraggio dei rapaci sulle rupi del Lago di Porta, nel Comune di Montignoso. L’iniziativa, promossa da ARCI Caccia, Fondazione...
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