Tra i motivi del ricorso figura l’eccesso di potere per l’errata interpretazione dei fatti, oltre al difetto di istruttoria e alla illogicità, visto che la condanna è stata unica e si riferisce a un episodio del 1991. Inoltre, il figlio del ricorrente ha affrontato un periodo di recupero per superare la tossicodipendenza. Ultimo, ma non meno importante dettaglio è quello della fine della convivenza tra i due nel 2002.
Per il TAR siciliano tutti questi motivi sono infondati. Lo spaccio di droga da parte del figlio, quindi, giustificherebbe il mancato rinnovo della licenza e della detenzione delle armi, visto che il cacciatore deve assicurare la sua affidabilità e quella delle persone con cui ha relazioni familiari e personali. Lo stesso figlio, poi, avrebbe mantenuto frequentazioni con gente legata agli ambienti della tossicodipendenza, vanificando la riabilitazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e respinto.