1. sottolinea che le decisioni della stessa Corte rispetto ad altre normative regionali non sono in automatica presupposto di illegittimità di un’altra norma regionale; ad esempio è il tema della pretesa generale applicabilità della Sentenza 139/2017;
2. evidenzia il ruolo di presidio della tutela ambientale rispetto al controllo faunistico reso da operatori formati, autorizzati e sotto controllo e coordinamento della Pubblica Amministrazione, si veda appunto quanto prevede articolo 17 LR n. 50/1993;
3. sottolinea come riferimento e metro di valutazione il principio comunitario di proporzionalità e non il solo principio di precauzione e/o quello di prevenzione; ragionamento che inquadra il vero ruolo e rilievo del sistema “operatori formati sotto controllo e coordinamento della PA” e che si ricollega al ragionamento di TAR Trento rispetto all’ordinanza della Provincia Autonoma di Trento sull’orso; la proporzionale prevede una discrezionalità gestionale in capo alla PA, ossia alla Regione; 1, 2 e 3 sono i principi informatori delle memorie difensive regionali a suo tempo predisposte in occasione del ricorso contro articolo 17 L. R. n. 50/1993.
Quindi una conferma della sostenibilità delle tesi difensive della Regione Veneto ed un ulteriore elemento positivo da usare in vista di nuovi e prevedibili ricorsi contro articolo 17 L. R. n. 50/1993.