Pubblicata la recente decisione della Corte Costituzionale in materia di normativa regionale su controllo fauna relativo all’eccezione di costituzionalità presentata lo scorso anno contro la Legge Regionale sulla caccia delle Marche. Il rilievo rispetto al quadro e riferimento normativo veneto è molto importante, in quanto la Corte:
1. sottolinea che le decisioni della stessa Corte rispetto ad altre normative regionali non sono in automatica presupposto di illegittimità di un’altra norma regionale; ad esempio è il tema della pretesa generale applicabilità della Sentenza 139/2017;
2. evidenzia il ruolo di presidio della tutela ambientale rispetto al controllo faunistico reso da operatori formati, autorizzati e sotto controllo e coordinamento della Pubblica Amministrazione, si veda appunto quanto prevede articolo 17 LR n. 50/1993;
3. sottolinea come riferimento e metro di valutazione il principio comunitario di proporzionalità e non il solo principio di precauzione e/o quello di prevenzione; ragionamento che inquadra il vero ruolo e rilievo del sistema “operatori formati sotto controllo e coordinamento della PA” e che si ricollega al ragionamento di TAR Trento rispetto all’ordinanza della Provincia Autonoma di Trento sull’orso; la proporzionale prevede una discrezionalità gestionale in capo alla PA, ossia alla Regione; 1, 2 e 3 sono i principi informatori delle memorie difensive regionali a suo tempo predisposte in occasione del ricorso contro articolo 17 L. R. n. 50/1993.
Quindi una conferma della sostenibilità delle tesi difensive della Regione Veneto ed un ulteriore elemento positivo da usare in vista di nuovi e prevedibili ricorsi contro articolo 17 L. R. n. 50/1993.