Tre condizioni peculiari
In una nota la Regione Toscana ribadisce che, il “superamento” dei 3 giorni e l’utilizzo dei cinque giorni di caccia, può avvenire solo in determinate condizioni:
– nel periodo 1/10, 30/11;
– le giornate utilizzate in questo periodo vanno comunque a scalare dal “pacchetto” di giornate a disposizione di ogni cacciatore;
– il superamento dei tre giorni è consentito dalla norma che permette di utilizzare gli ultimi 2 giorni settimanali solo ed esclusivamente per la caccia da appostamento alla migratoria, senza dare particolari specifiche per i primi tre giorni.
Cosa dice la legge nazionale
Secondo la Legge 157 del 1992 il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i martedì e venerdì in cui l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso.
La situazione in Toscana
La Regione Toscana ha stabilito che nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno è consentito a ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate a propria disposizione per l’intera stagione venatoria.