Non mancano le novità per quel che riguarda il soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione della stessa fauna selvatica in difficoltà, senza dimenticare l’introduzione della possibilità per i cacciatori liguri di svolgere 15 giornate di caccia alla selvaggina migratoria (fatta eccezione per la beccaccia) da appostamento fisso oppure temporaneo anche diversamente rispetto all’opzione di caccia che viene praticata.
Questo “strappo alla regola” sarà consentito a partire dalla terza domenica del mese di ottobre fino al termine della stagione venatoria. Questo vuol dire che i cacciatori che si troveranno nella Zona Alpi avranno la possibilità di esercitare il prelievo venatorio anche nell’Ambito Territoriale di Caccia; coloro che eserciteranno la caccia nell’ATC, poi, potranno cacciare la migratoria anche in Zona Alpi, il tutto per quindici giorni a scelta. Federcaccia ha riportato integralmente il passaggio che è contenuto nella legge regionale proprio per far capire meglio questo aspetto della caccia alla selvaggina.
Come si legge nel testo, il cacciatore che opta per l’appostamento fisso ha a disposizione queste quindici giornate per la caccia vagante nell’insieme delle altre forme di prelievo, anche con l’utilizzo del cane. L’opzione è valida limitatamente negli ambiti territoriali oppure nei comprensori alpini di caccia, a patto che il cacciatore risulti regolarmente iscritto. Le altre forme di caccia consentono di sfruttare le quindici giornate di cui si sta parlando per la caccia da appostamento fisso negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini liguri, ma soltanto dopo aver ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione dell’appostamento. In ogni caso, comunque, la fruizione non richiede alcun tipo di richiesta o di adempimento, a parte il fatto che sul tesserino venatorio è necessario evidenziare in modo indelebile la giornata di caccia che si utilizza in difformità dall’opzione prescelta. La giornata scelta dal cacciatore non potrà essere trascorsa esercitando le altre forme di prelievo.