Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza, bisogna approfondire meglio i motivi ostativi al rilascio o rinnovo del porto d’armi. Il Ministero dell’Interno aveva presentato ricorso contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in merito al divieto di rinnovare il porto di fucile ad uso caccia nei confronti di un cittadino a cui era stato in precedenza rilasciato. La ragione era stata quella di un vecchio precedente penale per via di un reto contro l’ordine pubblico.
Per il Consiglio di Stato, il diniego non ha senso e deve essere rigettato, tenendo conto del nuovo assetto normativo. Ecco cosa hanno detto in merito i giudici: “Nel nuovo assetto normativo, in caso di condanna per reati contro l’ordine pubblico, qualora sia intervenuta la riabilitazione, “la licenza può essere ricusata.” In tal modo è venuto meno il precedente automatismo, in forza del quale, nonostante la riabilitazione, la condanna per un reato in materia di ordine pubblico era inderogabilmente ostativa al rilascio della licenza. Secondo l’orientamento della Sezione, che il collegio condivide integralmente, l’intervento normativo, sebbene valga solo per il futuro, esprime comunque un criterio di ragionevolezza, applicabile anche alle fattispecie precedenti l’entrata in vigore della novella legislativa.
Resta fermo che la valutazione del pericolo di abuso delle armi è connotata da un’ampia discrezionalità. È dunque sufficiente a giustificare l’adozione dell’impugnato provvedimento negativo la sussistenza di circostanze che consentano di trarre una ragionevole previsione circa la sussistenza di possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare”.