Se il foraggiamento a scopo contenitivo vale ed è ammissibile per la caccia di selezione, a maggior ragione, con parità di prescrizioni, dovrebbe valere per le squadre di caccia al cinghiale che attraverso la braccata svolgono un controllo quantitativamente maggiore della specie sul territorio regionale toscano. L’associazione ha ricordato come dal 2016 sia proibito foraggiare i cinghiali in tutta Italia durante la caccia. È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate.
Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. Le attività di controllo, come noto a ISPRA e Regione Toscana, sono quelle previste dall’articolo 19 della Legge 157 del 1992 (art. 37 del recepimento della Regione Toscana) e non riguardano, l’attività venatoria come la caccia di selezione e la caccia in braccata. La CCT ritiene che ci sia un tentativo di discriminare la caccia in braccata favorendo la selezione, pertanto ha chiesto un incontro urgente per chiarire la situazione.