Mezzi vietati
Le Associazioni venatorie piemontesi Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia e Anuu Migratoristi, si sono rivolte ai vertici della Regione Piemonte in merito all’iniziativa legata a una nota della Polizia Provinciale del Verbanio Cuneo Ossola che esprimeva considerazioni non condivisibili sui mezzi di caccia vietati in contrasto con l’attuale normativa.
Il testo della lettera
Di seguito il testo della lettera sottoscritta dai presidenti regionali delle citate Associazioni: “La comunicazione della Regione Piemonte in data 13.06.2024 pare, a nostro avviso, non poter ricondurre alle conclusioni interpretative sviluppate dal Corpo di Polizia Provinciale del VCO, per i seguenti motivi:
– la predetta missiva della Regione Piemonte, innanzitutto, richiama espressamente la sentenza n. 48459/2015 della Cassazione Penale, che si riferisce espressamente ed esclusivamente a un caso di applicazione all’arma di dispositivo di visione notturna.
Divieti diurni
Tale sentenza, tra l’altro, in motivazione, giustifica il divieto con il fatto che lo strumento contestato, al pari dei fari, consente di “stanare la preda” e “individuare gli animali al buio”, finalità palesemente non ricorrenti nel caso di ottiche diurne. Inoltre, la medesima mail richiama l’art. 23 comma 1 lett. ff (caccia nelle ore notturne) e lett. p (caccia in difformità alle disposizioni regionali) della L. R. 5/2018. Tutto ciò premesso, pare che dalla predetta comunicazione non possa discendere il divieto di uso di ottiche diurne, bipiedi, punti rossi e similari, in quanto da un lato non ampliano la possibilità di prelievo all’arco temporale notturno, dall’altro non vi è alcuna normativa regionale che ne preveda il divieto. Nemmeno può sostenersi che i predetti accessori configurino una “maggiore idoneità” dell’arma a perseguire l’abbattimento, come configurata dalla cassazione, posto che un’arma da fuoco dei calibri consentiti dalla legge ha una propria idoneità lesiva intrinseca, e le ottiche diurne sono semplicemente dispositivi volti a stabilizzare il punto di impatto e ottenere quindi un abbattimento più preciso e meno foriero di ferimenti della fauna o danni a terzi, ma non ne aumentano l’efficacia.
La sentenza della Cassazione
Considerazioni fatte proprie anche dalla precedente sentenza Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 che aveva ritenuto non consentito un puntatore notturno, da un lato “…perché lo strumento utilizzato (puntatore laser), essendo stato incorporato nell’arma, era divenuto parte essenziale della stessa e rendeva l’arma stessa più idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno”, dall’altro lato”…perché la distinzione tra “mezzi diretti alla caccia e mezzi ausiliari all’esercizio della caccia” può assumere rilevanza allorché il mezzo ausiliario non è espressamente vietato dalla legge. Nella fattispecie invece il puntatore laser al pari di qualsiasi altro dispositivo per illuminare il bersaglio è espressamente vietato dall’allegato quattro lett. a) della direttiva comunitaria n. 79/ 409 del 2 aprile del 1979, la quale fa parte integrante della legge.” Posto che tutte le predette circostanze non ricorrono invece per le ottiche di puntamento diurno, le stesse non possono ritenersi vietate.
Linee guida e legislazioni
A ciò si aggiunga che:
– le linee guida regionali per il prelievo degli ungulati stabiliscono, tra le finalità di un corretto prelievo, evitare il ferimento sul campo dei selvatici, cui deve aggiungersi (ci permettiamo di rilevare) una adeguata sicurezza e verifica del tiro, finalità evidentemente perseguite dalle ottiche diurne e dai bipiedi;
– laddove le legislazioni regionali hanno ritenuto di intervenire sulle ottiche diurne, lo hanno fatto con espresse disposizioni normative: si veda la normativa regione Lombardia (da poco abrogata) che aveva limitato gli ingrandimenti delle ottiche di puntamento a 12×.
Con la presente le sottoscritte AAVV Regionali congiuntamente richiedono al sig. Assessore Paolo BONGIOANNI di predisporre prima dell’apertura dell’attività venatoria una nota esplicativa che chiarisca definitivamente che quanto affermato nella missiva 12.08.2024 pervenuta dal Corpo di Polizia Provinciale VCO, non è attuabile e soprattutto non è in linea con la normativa regionale e nazionale. Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni tipo di chiarimento e collaborazione si porgono distinti saluti