Secondo la legge 157 la caccia può essere esercitata per specializzazione o altrimenti detta “esclusiva”
1 – Vagante in zona Alpi
2 – Da appostamento fisso
3 – In tutte le forme praticate consentite dalla legge
Il cacciatore sceglie la tipologia di caccia che sente propria in assoluta libertà.
La prima forma – vagante in zona Alpi – consente al cacciatore l’esercizio venatorio in tale territorio vagante con o senza l’ausilio del cane.
La seconda forma permette al cacciatore di esercitare la caccia alla piccola migratoria ed agli acquatici da appostamento fisso di cui è titolare con richiami vivi.
La terza forma la cui dizione è di “tutte le altre forme” consente al cacciatore di scegliere una opzione che permette di praticare l’attività venatoria vagante con o senza l’ausilio del cane, da appostamento temporaneo e da appostamento fisso a colombaccio con o senza richiami vivi e da appostamento agli acquatici senza richiami vivi.
Dalla scelta della forma di caccia specifica sono esentati i cacciatori che praticano l’attività venatoria con il falco o con l’arco, poiché tale esercizio si ritiene di basso impatto sulle popolazioni selvatiche.