Dato che i permessi di porto d’armi (detti anche licenze di porto) sono comunque autorizzazioni e titoli abilitativi, dovrebbe applicarsi anche a essi la proroga. L’ipotesi è implicitamente confermata dall’art. 104 dello stesso Decreto, che afferma che la validità dei documenti di riconoscimento (e tra essi rientra anche il libretto di porto d’armi) già scaduti, o in scadenza dopo l’entrata in vigore del Decreto, è prorogata fino al 31 agosto 2020. Questa sembrerebbe l’interpretazione preferibile. Tuttavia, bisogna far presente due aspetti. Il primo è che sarebbe bene attendere un po’ per verificare se le Autorità recepiscono questa interpretazione.
La seconda è che bisogna tener presente che la proroga della licenza vale solo se la scadenza cade entro il lasso di tempo che va dal 31 gennaio al 15 aprile; nei casi in cui il permesso era scaduto prima, è sconsigliabile tentare di giovarsi della disposizione, la quale sul punto appare incompleta. Altro punto di attenzione è di non credere che la proroga della licenza segua quella del libretto (31 agosto). No! In mancanza di nuove disposizioni, la proroga si ferma, come detto, al 15 giugno. Aggiornamento dell’ultima ora: Una direttiva del Ministero dell’Interno ha appena confermato l’interpretazione che, già da ieri, ci aveva fornito l’avv. Russo