“Ringrazio a nome di tutta la categoria il Prefetto Stefano Gambacurta, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per aver accolto le mie istanze e richieste di chiarimento per i detentori di porto d’armi.
Con la circolare 11 giugno 2020 è infatti sancito che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’armi (incluse quelle la cui scadenza è stata prorogata a seguito dell’emergenza da COVID-19) gli stessi devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino al rilascio del provvedimento di rinnovo.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel semplificare una babele burocratico-amministrativa onerosa, inspiegabile e incomprensibile, a danno dell’intero comparto venatorio, come ho avuto modo di spiegare sia personalmente al Prefetto, che in sede istituzionale.
Colgo l’occasione per rammentare che, come illustrato dalla circolare 13 maggio 2020, ai sensi dei decreti 18/2020 e 23/2020, tutte le licenze di porto d’armi scadute o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio hanno come nuova scadenza il 29 ottobre 2020 (90 giorni dalla fine dello stato di emergenza).
Per quanto riguarda i libretti di porto d’armi, da intendersi come documento d’identità, in scadenza dal 31 gennaio, la loro validità è stata prorogata al 31 agosto 2020. Sul punto, mi sento di chiarire, come si evince dalla circolare, che l’eventuale scadenza del libretto di porto d’armi non pregiudica la licenza di porto d’armi, alla quale si applica la nuova scadenza del 29 ottobre. Nel caso della scadenza del solo libretto, è possibile accompagnare la licenza di porto d’armi con un qualsiasi documento d’identità.
Per ulteriori informazioni, troverete qui i riferimenti delle circolari 13 maggio 2020 e 11 giugno 2020.”