In seguito al deposito delle motivazioni da parte del TAR sul ricorso presentato al calendario venatorio 2021-2022, le associazioni animal ambientaliste marchigiane hanno commentato come sono solite fare, ovvero cantando vittoria come avessero ottenuto chi sa quale risultato e usandolo per cercare di influenzare la regione per le scelte venatorie della prossima stagione. Cominciamo col dire infatti, che nella sentenza sono stati respinti buona parte dei motivi di ricorso presentati, ovvero data di apertura generale della caccia; le giornate aggiuntive di caccia da appostamento alle specie migratrici nei mesi di ottobre e novembre; il superamento dell’arco temporale massimo.
La sentenza inoltre, recependo le argomentazioni presentate dalla Federcaccia, ha fissato un principio favorevole al mondo venatorio chiarendo che il parere dell’Ispra non può sostituire il merito delle decisioni che, in base al riparto costituzionale delle competenze, sono di esclusiva pertinenza delle Regioni. Il parere dell’Ispra deve limitarsi a fornire indicazioni di natura tecnica che le Regioni possono motivatamente disattendere. Qualsiasi altra interpretazione del ruolo dell’Istituto darebbe luogo a un evidente alterazione delle competenze costituzionalmente assegnate, il che, non è ammissibile in uno Stato di diritto.
Vale la pena di sottolineare il fatto che l’unico motivo per cui il Tar Marche ha accolto il ricorso sui limiti di carniere dell’allodola è quello che la Regione, senza fornire giustificazione, ha omesso di trasmettere i dati relativi agli abbattimenti dopo l’approvazione del Piano Nazionale di Gestione. Un aspetto tecnico legato alla mancata acquisizione e trasmissione dei dati che costituisce indubbiamente un problema che affligge la nostra come altre Regioni, ma che è senza dubbio superabile. Più complessa e da approfondire la motivazione che ha portato il TAR ad accogliere i motivi di ricorso relativi al prelievo in deroga dello storno. Se è condivisibile la norma che lo storno non è ricompreso tra le specie utilizzabili a fini di richiamo, molto meno comprensibile sono gli ulteriori rilievi circa la non consentita utilizzazione di richiami vivi appartenenti ad altre specie cacciabili.
A dire del Tar Marche infatti, il cacciatore titolare di appostamento fisso che pratichi la caccia in deroga allo storno non dovrebbe potersi dedicare a nessun’altra specie, ancorché consentita, utilizzando allo scopo i richiami vivi di questa specie (per esempio i colombacci), cosa che non trova riscontro in alcuna norma di legge. Da sottolineare che in nessun passaggio della sentenza vi è espresso divieto all’utilizzo dei richiami non vivi (giostre, stampi, ecc.) alla caccia in deroga allo storno. Per quanto riguarda la tortora dobbiamo constatare che non è stato compreso che la Commissione Europea non aveva chiesto alcun Piano di Gestione, ma di adottare le misure di riduzione del prelievo del 50% rispetto alla media del periodo 2013-2018, e la Regione Marche aveva messo a punto tutte le azioni necessarie per rispettare questa indicazione, inclusa la verifica del prelievo regionale dopo le due giornate di pre-apertura.
Per la pavoncella, specie per la quale incredibilmente non è ancora predisposta una bozza del piano di gestione nazionale, non si è acquisito che l’accordo AEWA permette la caccia alle specie della colonna A4, nell’ambito di un piano di prelievo che preveda le misure minime previste per le specie regolarmente cacciabili, e che la Regione Marche aveva implementato, limitando il carniere stagionale. A questo proposito suggeriamo alla Regione Marche di predisporre da subito ed in tempo utile per la stesura del calendario venatorio 2022/23 un piano di gestione regionale della pavoncella che consenta ad un numero limitato di cacciatori da appostamento un prelievo sostenibile. Come si può vedere, un quadro ben diverso da quello raccontato dalle associazioni animal ambientaliste marchigiane, che non impedirà certo di disegnare con la Regione un calendario venatorio per la prossima stagione soddisfacente per i cacciatori marchigiani. (FIDC MARCHE)