Lo scorso 18 Novembre 2021, con sentenza n° 07722 e a seguito della Camera di Consiglio del 28 Ottobre, il Consiglio di Stato ha pronunciato una importante sentenza sulle modalità di rinnovo del porto d’armi per uso caccia. La questione della licenza nello specifico, riguarda quei cacciatori che per patologie o per anzianità si vedevano rilasciare al momento della visita medica per il rinnovo del porto d’armi, un certificato di idoneità psico-fisica di durata inferiore ai 5 anni previsti. A seguito di ciò, molte Questure avevano iniziato a non rilasciare i porto d’armi poiché il certificato sanitario risultava essere limitato nei tempi, rispetto a quelli previsti per l’intera validità del titolo di polizia (5 anni).
Con questa sentenza si riapre in termini positivi la possibilità di poter ottenere da parte degli interessati, un rinnovo anche parziale del poro d’armi ad uso di caccia (es. anche per 2 o 3 anni) limitando il rinnovo stesso alla durata della certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità (Fonte: Federcaccia).