In attesa di pronuncia
Possiamo tentare delle considerazioni sull’anno appena trascorso a riguardo della nostra passione venatoria. Con la doccia fredda del ricorso accettato dal TAR di Milano relativo alla sospensione della apertura generale alla terza domenica di settembre, accettando quindi le ragioni delle variegate sigle animaliste e in attesa di pronuncia poi definitiva, rinviata al primo ottobre, ci siamo peraltro trovati in una situazione inverosimile per cui a rimanere chiusa è stata la caccia vagante alla avifauna, di qualsiasi specie, mentre le altre possibili, dagli ungulati alla lepre, sono state aperte, e anche quella da appostamento fisso a seguito di immediata risolutiva nuova delibera regionale al riguardo. Poi finalmente la pubblicazione della sentenza. Sentenzia il TAR che “l’attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana e sebbene abbia perso il suo carattere originario di sostentamento delle comunità, rappresenta parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana, senza contare poi che la caccia persegue una finalità di conservazione del patrimonio animale, basti pensare all’abbattimento selettivo di specie invasive o per limitare diffusione di gravi patologie come la Peste suina africana”.
Caccia sostenibile
Già questa determinazione, che fa giurisprudenza, ci rimette in sintonia con il Paese reale. Il TAR poi fa richiamo al Consiglio d’Europa, nella sua Carta della caccia e della biodiversità, principio 6, che ha introdotto la nozione di “caccia sostenibile” il che conferma la legittimità dell’attività venatoria, seppure nel rispetto della biodiversità e delle esigenze di tutela ambientale. La questione principale viene quindi dichiarata palesemente infondata. Un’altra considerazione del TAR riguarda i pareri ISPRA, che viene ancora ribadito non avere effetto vincolante, e che le Regioni possono discostarsi dagli stessi attraverso una adeguata e congrua motivazione tecnico scientifica. Le motivazioni poste a base del Calendario da Regione Lombardia, corpose e tecnicamente fatte con tanta attenzione scientifica per poter discostarsi dal parere ISPRA, integrate in sede di dibattito giudiziale da dati proposti da Federcaccia e da altre due Associazioni, sono state ritenute congrue sia per la disposizione riguardante la quarta giornata settimanale di caccia per gli appostamenti fissi, quindi confermata, che riguardo alle date di chiusura della caccia in gennaio, con confermati tempi e modi del calendario regionale originario.
Key Concepts
Ovviamente la controparte animalista ha ritenuto di ricorrere al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR Milano. Il Consiglio di Stato con ordinanza del 6 dicembre ha respinto la richiesta di sospensione della sentenza del TAR Lombardia e del calendario venatorio lombardo. I Giudici d’appello hanno attestato che i Key Concept sui periodi di migrazione non sono giuridicamente vincolanti e possono essere superati con prova contraria e ha poi riconosciuto che i periodi utilizzati dall’ISPRA, a differenza di quelli degli altri Stati europei, si basano su un criterio probabilistico prudenziale che considera la specie come già in migrazione quando per questa si individuano “i movimenti più precoci sul territorio”. Giudici hanno poi riconosciuto che la motivazione data dalla Regione per il calendario venatorio 2024 a scostamento dal parere dell’ISPRA appare come “appropriata e completa in relazione alle diverse valutazioni dei diversi organi istituzionali e alle linee guida europee”. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che “il pericolo” denunciato dalle associazioni animaliste non fosse apprezzabile positivamente e pertanto ha respinto le richieste di anticipazione della chiusura della caccia.
Legge finanziaria
Si tratta di pronunce importantissime per il mondo venatorio, che unitamente alle pronunce dei tribunali amministrativi che le hanno precedute, mettono nero su bianco principi fondamentali per la futura stesura dei calendari venatori; è stata finalmente tracciata una strada più sicura da seguire e queste pronunce renderanno molto più difficile anche per gli animalisti presentare ricorsi accoglibili, a fonte di calendari ben motivati. Ma non è finita qui, per le notizie positive che noi riteniamo fatte nella giusta considerazione di una attività che è fortemente normata da direttive europee e da leggi nazionali e regionali. Nella appena approvata finanziaria 2025 è stata inserita la modifica all’art. 18 della 157 per affermare che l’esercizio venatorio è legittimato ed autorizzato dalla legge per ciascuna annata venatoria. Che oltre all’ISPRA va sentito anche il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Che l’eventuale impugnazione dei calendari deve avvenire entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, e che le associazioni venatorie sono parti necessarie del giudizio. E che, se i vari TAR dovessero accogliere le richieste cautelari di sospensione, in attesa della sentenza di merito, l’attività venatoria è consentita secondo i termini dell’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
L’augurio per il nuovo anno
Non è poco; vi è da rimarcare la volontà del legislatore a far sì che procedimenti corretti posti in essere dalle Regioni in modo professionale e rispettoso delle norme, non possano essere sempre messi in discussione con ricorsi tipo fatti in fotocopia appena prima della apertura della caccia nella speranza di una qualche sospensione, in attesa di giudizi a volte lunghi nel tempo. Tutto questo non ci esime dal continuare come Federcaccia a investire bene i soldi dei nostri associati nella ricerca e nella produzione di studi scientifici a sostegno delle ragioni dell’intero mondo della caccia. Che l’anno appena iniziato sia quindi all’insegna della certezza del diritto anche per tutti noi. Auguri. (Federcaccia Brescia – CACCIAPENSIERI)