Senza dimenticare la dichiarata illegittimità della previsione di lasciare le spoglie dei capi abbattuti agli operatori, foss’anche a titolo di ristoro dei danni o di rimborso delle spese sostenute. La netta presa di posizione della Corte Costituzionale e della Procura della Repubblica bresciana mettono peraltro in allarme in ordine alla eventuale copertura assicurativa (sia per responsabilità civile sia per infortunio sia per tutela legale): se sino ad oggi la prescrizione della nostra Legge Regionale pareva dare ampia garanzia per la operatività delle polizze venatorie in essere anche ai fini delle attività di controllo, l’illegittimità di tali operazioni data ora per pacifica in base alla Legge Nazionale potrebbe far sollevare obiezioni da parte della Compagnia Assicuratrice.
Bertacchi ha quindi invitato i propri iscritti abilitati a non partecipare ad attività di controllo, pregando i Comitati di Gestione e la Polizia Provinciale di astenersi dal coinvolgere cacciatori e gli agenti di vigilanza volontaria (per quanto muniti di abilitazione quali “operatori faunistici”) per gli interventi di contenimento. Stando alla lettera della Legge 157/92, alla nutria (espunta dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela) non si applicano le norme della legge stessa e, pertanto, i relativi interventi di contenimento, controllo ed eradicazione resterebbero salvi. Regione Lombardia e Provincia di Bergamo sono state invitate ad intervenire con l’adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi.