Proprio oggi, venerdì 5 gennaio 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si è pronunciato sul ricorso presentato da un uomo contro la Questura di Catanzaro per annullare la revoca della licenza del porto di fucile per uso caccia. I giudici hanno respinto la sua richiesta dopo aver esaminato con attenzione i fatti. Il cacciatore aveva esploso alcuni colpi nel corso di una battuta, ferendo inavvertitamente un’altra persona al braccio, alla gamba e al mento.
La sua giustificazione è stata sempre semplice, in pratica i colpi sarebbero stati la conseguenza di un comportamento negligente in seguito a uno spostamento dal luogo in cui si trovava. La lesione è un elemento sufficiente secondo la giurisprudenza per far venire meno l’affidabilità del titolare della licenza. Il TAR calabrese ha anche ricordato come la pubblica amministrazione valuti ogni circostanza in modo discrezionale, esaminando le condizioni soggettive a supporto del porto d’armi, senza dimenticare la tutela dell’ordine e la pubblica sicurezza.
Tra l’altro, non è meno importante l’onere di dimostrare che la persona ha bisogno dell’arma, mentre l’amministrazione ha il compito di valutare solamente se i dati allegati per ottenere il rilascio eccezionale della licenza bastano a far arrivare a questo risultato.