Federcaccia Sicilia ha presentato ricorso avverso Piano Faunistico Venatorio regionale valido per il periodo 2013-2018.
I suddetti provvedimenti sono stati impugnati nelle parti in cui:
a) vietano e/o limitano immotivatamente ed illegittimamente l’esercizio dell’attività venatoria nelle porzioni di territorio esterne ai Siti della rete Natura 2000, ed in particolare in quelle ricadenti nelle Isole minori;
b) vietano e/o limitano immotivatamente ed illegittimamente l’esercizio dell’attività venatoria nei Siti della rete Natura 2000, ed in particolare in quelli ricadenti nelle isole minori;
c) limitano numericamente l’accesso dei cacciatori residenti nei Siti della rete Natura 2000, ed in particolare in quelli delle isole minori;
d) vietano l’esercizio venatorio nelle Isole di Marettimo (arcipelago delle Egadi), Salina, Panarea, Alicudi, Filicudi, Stromboli (arcipelago delle Eolie).
e) vietano e/o limitano l’esercizio venatorio nell’Isola di Lampedusa e Linosa.
Di fronte ad un Piano Faunistico Venatorio (che per il prossimo quinquennio, è bene ricordarlo, costituirà il presupposto per l’emanazione dei singoli Calendari Venatori) eccessivamente ed ingiustificatamente penalizzante per i Cacciatori, l’ultimo baluardo di fronte all’inerzia della Regione nel recepire le contestazioni mosse dalla Federazione Italiana della Caccia e dalla Federazione Caccia Regione d’Europa contro una programmazione venatoria illegittima, è stato il ricorso al Tar Palermo. Numerosissimi ed estremamente articolati sono i motivi di ricorso. In primo luogo si è evidenziato che l’iter procedurale di emanazione del PRFV prevede l’obbligatoria acquisizione di un parere preventivo da parte della competente commissione legislativa dell’ARS.
La III e la IV commissione legislativa, com’è noto, hanno espresso il prescritto parere rispetto alla bozza di Piano trasmessa, formulando precise e circostanziate censure, quali:
– Erroneo calcolo della superficie agrosilvopastorale.
– Erroneo calcolo dell’indice di densità venatoria.
– Violazione dell’art. 21, comma 1, lett. c L. 157/1992.
– Intollerabile discriminazione a carico dei cacciatori delle Isole minori.
– Abnormità dei divieti di caccia posti nei Siti Natura 2000 e nelle aree limitrofe.
– Approccio ideologico, non fondato su criteri di tipo tecnico – biologico, allo studio ed alla valutazione di incidenza sulla proposta di Piano.
– Violazione dell’art. 1, comma 5 bis, L. 157/1992.
L’Assessorato proponente, pur condividendo i rilievi delle due Commissioni Legislative, ha proposto di approvare il Piano così come predisposto dal Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura in conformità al DDG 442/2012 dell’ARTA e di rinviare ad un momento successivo l’attuazione degli adempimento consequenziali alle osservazioni formulate al riguardo dalla III e dalla IV commissione legislativa dell’ARS. Al di là degli evidentissimi errori procedurali commessi dall’Assessorato, ampio spazio è stato dato, nel ricorso, alla contestazione delle scelte tecniche dell’Assessorato certamente penalizzanti l’esercizio venatorio oltre ogni prevedibile misura. Particolare attenzione è stata posta alle illegittimità riscontrate nel D.D.G. 442 del 10/8/2012 che rappresenta, com’è noto, la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti e dei risultati delle consultazioni previste dall’art. 15 D.Lgs. 152/2006. In seno al D.D.G. 442/12, assolutamente ingiustificata ed illegittima è l’imposizione, fra le prescrizioni generali recepite dal Piano Faunistico, di applicare alle porzioni di I.B.A. esterne alle Z.P.S. i criteri minimi uniformi di cui al D.M. 17/10/2007 del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, senza alcuna motivazione circa la ragione di tale limitazione.
Tra le illegittimità più significative riscontrate nel P.R.F.V. e nel D.D.G. 442/12 si evidenziano:
– Il divieto di caccia per l’Isola di Marettimo, in considerazione dei limitati ambiti territoriali disponibili per l’attività venatoria, dell’interconnessione tra le zone tutelate e quelle non sottoposte a vincolo, della contemporanea presenza di uccelli marini ed altra fauna tutelata, nonché per l’insufficienza nella documentazione del PRFV di dati utili ad escludere l’assenza di significative interferenze sui siti tutelati;
– Il divieto di caccia sull’intero territorio dell’Isola di Linosa per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico al fine di mitigare gli impatti sull’avifauna che mantiene nel periodo venatorio una elevata presenza di specie tutelate ed in considerazione dell’elevata frammentazione e della limitazione di Tasp disponibile per la caccia.
A sostegno della tesi difensiva delle Associazioni ricorrenti si è sottolineato che, avuto riguardo ai criteri uniformi per la definizione delle misure di conservazione, ex decreto ministeriale 17/10/2007 del Ministero dell’Ambiente, le misure minime non prevedono alcun divieto di caccia per le ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini, ma una serie di altre cautele che nulla hanno a che fare con l’attività venatoria. Ciò che emerge dal P.F.R.V., si sottolinea nel ricorso, è un approccio tutt’altro che scientifico alla materia, che sembra risentire, inopportunamente, di un atteggiamento ideologicamente indirizzato. A conferma di ciò il divieto di caccia nell’arcipelago delle Isole Eolie è assolutamente privo di motivazione e ciò anche in base al rilievo che il Tar Palermo ha reiteratamente affermato che nelle ZPS (ed a maggior ragione nei SIC) non vige un divieto assoluto di caccia.
Il ricorso, inoltre, non poteva non sottolineare ulteriori profili di illegittimità del P.R.F.V. 2013 – 201, rilevandosi che, con specifico riguardo alla pianificazione faunistica, lo scopo principale di un Piano Faunistico Venatorio deve essere la gestione ottimale delle risorse faunistiche, perseguibile attraverso una serie di azioni idonee a mantenere ad un livello soddisfacente le popolazioni delle specie stanziali, a mantenere o migliorare gli habitat destinati ad ospitare dette specie o l’avifauna migratoria, a proteggere adeguatamente determinati tipi di habitat o di specie prioritari.
Obiettivi che, naturalmente, devono essere individuati a priori attraverso la previsione delle azioni che il Piano intende perseguire (ad esempio: creazione di Oasi di ripopolamento e cattura, istituzione di centri di produzione di selvaggina a scopo di ripopolamento, destinazione di una determinata area o di un determinato territorio a protezione, riduzione di specie nocive), rispetto alle quali lo Studio di Incidenza deve individuare i principali effetti che esse potranno esercitare sul Sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Amplissimo risalto, inoltre, è stato dato, nel ricorso, alle annose ed irrisolte questioni concernenti l’erroneo calcolo della superficie agrosilvopastorale (che l’Assessorato si ostina a non volere intendere secondo l’accezione meramente faunistica) stante che, dal computo della SASP regionale, effettuato in seno al Piano Faunistico, non sono state escluse alcune aree, occupanti una rilevante percentuale del territorio:
1) insediamenti produttivi industriali ed artigianali extraurbani;
2) campi da calcio, atletica, tennis;
3) suoli rimaneggiati ed artefatti;
4) ippodromi;
5) campi da golf;
6) cimiteri;
7) insediamenti commerciali extraurbani;
8) insediamenti militari;
9) centrali per la produzione di energia;
10) autodromi e piste da motocross;
11) aree per la distribuzione idrica;
12) depositi di rottami e di autoveicoli;
13) depositi di cave;
14) rocce nude;
15) serre, la cui incidenza è notevole soprattutto nella Sicilia orientale.
Analoghe illegittimità sono state contestate in ordine all’erroneo calcolo della superficie agrosilvopastorale destinata a protezione, sottolineandosi che la Corte Costituzionale (sentenza n. 448/1997) ha dichiarato costituzionalmente legittima l’inclusione nella percentuale di protezione di tutte quelle superfici in cui la caccia sia comunque interdetta, quali, ad esempio, le fasce di rispetto stradali, quelle attorno ai fabbricati rurali, ecc.. Il Piano Faunistico, quindi, in modo ingiustamente vessatorio per i cacciatori, non ha tenuto conto di tali fasce di buffer nel computo delle aree precluse alla caccia con la conseguenza che l’errore, in difetto, è stimato in circa 3,14 ettari per ogni fabbricato, per una superficie complessiva di circa 35.000 ettari con conseguente incidenza sul computo della densità venatoria.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato, inoltre, individuato nella palese erroneità del calcolo dell’indice di densità venatoria. Anche sotto questo profilo, il P.R.F.V. ha irragionevolmente mortificato le legittime istanze dei cacciatori.
Se è vero, infatti, che l’art. 14, comma 3, L. 157/1992, ha affidato al Ministro per l’Agricoltura il compito di stabilire l’indice di densità venatoria minima per il territorio nazionale, indice costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e la superficie agrosilvopastorale nazionale, è logico ritenere che i Piani Faunistici delle Regioni non avrebbero potuto prevedere indici di densità minima inferiori a quelli stabiliti dal Ministro per l’Agricoltura e sulla scorta di detti indici avrebbero dovuto provvedere a suddividere il territorio regionale in ambiti territoriali di caccia omogenei, al fine di garantire una pressione venatoria tendenzialmente uniforme su tutto il territorio regionale.
In Sicilia, l’art. 22 comma 4 L.R. 33/1997 definisce l’indice medio di densità venatoria quale “rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agrosilvopastorale regionale”. L’indice di densità venatoria massimo, per ogni ATC, ovvero il numero massimo dei cacciatori ammissibili, deve essere rapportato all’indice medio. In palese spregio a detta pur elementare ed ovvia chiave di lettura, il Piano Faunistico 2008 – 2013 ha individuato l’indice di densità rapportando il numero complessivo dei cacciatori alla superficie complessiva della Regione.
Il risultato è ovviamente aberrante ed iniquo e ingiustamente penalizzante specie per i cacciatori delle Isole minori, fortemente danneggiati fra l’altro, dall’individuazione della TASP soggetta a protezione su base regionale, senza distinzione tra provincie e isole minori. E’ di tutta evidenza, quindi, che non escludendosi dal computo tutti i territori preclusi alla caccia, non può realizzarsi l’ottimale distribuzione dei cacciatori sul territorio, per altro verso compromessa dall’infelice suddivisione dello stesso negli attuali Ambiti Territoriali di Caccia.
Le Federazioni ricorrenti, per tali evidentissime considerazioni, ritengono che il Piano Faunistico e il D.D.G. ARTA 442/2012 hanno clamorosamente mancato l’obiettivo principale della pianificazione faunistica, ovvero la distribuzione tendenzialmente razionale dei cacciatori in relazione alle risorse disponibili, sia sotto il profilo territoriale sia sotto il profilo strettamente faunistico. Il macroscopico errore dell’Amministrazione consiste nel recepimento di un’indicazione – quella del DDG 442/2012, art. 2 comma 1 – che rappresenta una vera e propria abnormità e una manifesta contraddizione in termini: non esiste, invero, un concetto di densità venatoria effettiva massima, che tanto meno potrà essere uguale all’indice massimo di densità venatoria di un ATC.
L’illogicità di tali disposizioni emerge, peraltro, ancor più evidente allorquando si consideri la peculiarità del territorio degli arcipelaghi atteso che gli ATC in cui sono organizzate le Isole minori hanno un’estensione territoriale limitata e confinano col mare con la conseguenza che il cacciatore residente in uno di detti ATC è pressoché obbligato ad esercitare l’attività venatoria nel territorio di residenza. La concentrazione della gran parte di questi cacciatori in pochi ettari non soltanto rende inutile qualsiasi Indice di Densità (minimo, medio o massimo che sia), ma costituisce fonte di sicuro danno ambientale.
La Federazione Italiana della Caccia e la Federazione Caccia Regioni d’Europa, in conclusione, manifestano la loro ferma contrarietà alle scelte confluite nel Piano Regionale Faunistico Venatorio e, sin d’ora, si impegnano, nell’esclusivo interesse dei cacciatori siciliani, a richiedere all’Assessorato la convocazione di un tavolo tecnico per addivenire alle necessario modifiche al Piano in tempo utile per la redazione del Calendario Venatorio 2014 – 2014. (Avv. Angelo Russo)
( 25 novembre 2013 )
Federcaccia