Come reso noto dalla Federazione Italiana della Caccia, due giorni fa, martedì 22 marzo 2016, è stato chiesto di revocare il divieto di attività cinofila previsto nelle zone della regione Sicilia dal 10 aprile al 20 maggio prossimi. Che cosa è successo esattamente? La vicenda è piuttosto intricata, dunque è necessario procedere con ordine. I legali di Federcaccia hanno inviato la richiesta al dirigente del Servizio VII – Gestione Faunistica del territorio, ma anche al governatore della Sicilia, all’assessore regionale all’Agricoltura e al dirigente generale dell’Assessorato. Poco più di due settimane fa (nello specifico il 7 marzo), si è ritenuto opportuno vietare in maniera tassativa in tutto il territorio regionale addestramenti, allenamenti e gare che prevedono l’abbattimento della fauna.
La decisione si riferisce alle zone stabili di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B per il mese e mezzo citato in precedenza. Le motivazioni per un divieto del genere sono state diverse. Anzitutto, il Servizio VII ha spiegato come tutte le attività possano arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria oltre a favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela delle aree. Inoltre, nonostante il tipo B sia di scarso pregio per quel che riguarda l’ambito faunistico, è possibile la presenza occasionale di quaglie, tortore e specie protette.
Il divieto è stato imposto, poi, nel periodo in cui c’è il maggior flusso migratorio delle specie che nidificano in Sicilia oppure che attraversano l’isola per raggiungere i siti di nidificazione italiani ed europei. Gli avvocati della sezione regionale FIDC hanno risposto con la richiesta di revoca, motivata in particolare con il fatto che le zone di tipo B di cui si sta parlando siano parte integrante della pianificazione faunistico-venatoria, così come stabilito dalle leggi regionali. Il divieto è stato definito senza mezzi termini un “provvedimento abnorme” e influenzato da gravi vizi di illegittimità.
Tra l’altro, la circolare del dirigente è stata emanata, come sottolineato dallo Studio Legale Accursio Gagliano, in aperto contrasto alle normative attualmente in vigore, visto che il Servizio VII della Regione Sicilia non ne avrebbe alcuna facoltà. In poche parole, una circolare dirigenziale non è lo strumento adatto per regolamentare e imporre dei limiti in materia cinologica. La nota degli avvocati di Federcaccia si conclude con una critica ai dati scientifici alla base del divieto, i quali sarebbero privi di qualsiasi supporto e fin troppo generici. Sicuramente non si tratta dell’ultimo atto di una vicenda molto delicata e che rischia di risolversi in un’aula giudiziaria.