Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato SENTENZA sul ricorso proposto dalla Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Torino, contro Ambito Territoriale di Caccia Zona Pinerolese – A.T.C. To3 per l’annullamento del silenzio serbato dall’ente in ordine al diritto dell’Associazione ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi che sono stati identificati nell’istanza inviata dall’Associazione ricorrente al Presidente del Comitato di Gestione A.T.C. TO3 – TO4 – TO5.
Il Tribunale ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO e per l’effetto, ai sensi dell’art. 116 comma 4 del c.p.a. ordina alla ATOC TO3, di pubblicare entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza i bilanci (preventivi e consuntivi) e le relazioni dei Revisori dei Conti ad essi allegati, con le modalità di cui alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle indicazioni fornite dalla ANAC. Seguiranno successive comunicazioni dopo l’esame dei delicati temi affrontati nelle relazioni dei Revisori dei Conti (Fonte: Federcaccia).