Tra queste categorie figurano l’attività venatoria, l’attività agricola e la cura degli interessi ambientali. Per quel che riguarda l’accorpamento, il confronto ha riguardato le ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a stravolgere un consolidato ed efficiente sistema di organizzazione territoriale della caccia programmata.
Quanto al divieto di nomina, la discussione si è incentrata sia sull’incidenza sul giudizio in corso della recente deliberazione della Giunta regionale numero 28-7183/2018, intervenuta dopo la proposizione dell’appello, che ha confermato il divieto sia sull’irragionevolezza e illogicità a ragione dell’immotivato pregiudizio che lo stesso esprime nei confronti dei cacciatori. A questo punto all’associazione non resta che attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, la quale, assumendo la forma della sentenza, non sarà di immediata pubblicazione.