La FIDC interviene sulla questione dei pareri dell’ISPRA precisando alcuni contenuti nel comunicato diffuso da LIPU-BIRDLIFE ITALIA.
In merito ai contenuti del comunicato diffuso da Lipu-BirdLife Italia secondo il quale “per Bruxelles i pareri dell’Ispra in materia di caccia vanno considerati vincolanti”, e al relativo invito/ordine rivolto alle Regioni di adeguarsi immediatamente, essendo la Federazione Italiana della Caccia la destinataria della lettera cui si fa riferimento per sostenere queste tesi, crediamo essere i più indicati a fare alcune precisazioni quanto mai necessarie.
La vicenda ha preso spunto da una richiesta della Federazione di chiarimenti in merito proprio all’affermazione contenuta nei verbali relativi ad una riunione tenutasi il 5 luglio scorso a Roma, presso il Dipartimento politiche europee – Struttura di missione per le procedure di infrazione – quindi una nota a carattere interno all’amministrazione italiana e non precedentemente concordata con la Commissione europea come in seguito specificato dallo stesso dipartimento – secondo la quale i pareri rilasciati dall’ISPRA sui provvedimenti regionali in materia di caccia devono considerarsi obbligatori e le regioni devono necessariamente uniformarsi.
Alla richiesta di delucidazioni, la dottoressa Pia Bucella, Direttrice della “Direzione per la natura, la biodiversità e i suoli” presso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, ha gentilmente risposto chiarendo che, testuale, “è ovvio che non spetti alla Commissione Europea fornire un’interpretazione della legislazione italiana e specificare, quindi, quale debba essere il ruolo di Ispra in base all’attuale normativa nazionale sulla materia (Legge 157/92)”.
Cioè ha risposto che la Commissione Europea non può dire se i pareri in questione sono o meno obbligatori e addirittura vincolanti. Un passaggio fondamentale guarda caso omesso dal comunicato LIPU, che riporta una versione parziale, attribuendo in più alla Commissione Europea una posizione propria di un funzionario, che per quanto autorevole non si può ad essa sostituire.
Dire inoltre come conclude la dottoressa Bucella che “riteniamo quindi che per le Regioni Italiane seguire i pareri di Ispra sia un ottimo modo per evitare possibili problemi nell’applicazione della Direttiva Uccelli”, non è e non potrebbe essere un principio giuridico da rispettare, ma tutt’al più un principio di cautela, un invito alla prudenza. Che è cosa ben diversa da un parere vincolante per gli Stati membri dell’Unione. Il prelievo in deroga è ammesso dalla Direttiva Europea e applicato anche in altri Stati purché ci sia il puntuale rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 9.
Altrettanto strumentale, infine, il perentorio “invito” della Lipu alle Regioni di rivedere i calendari venatori, ventilando le consuete condanne della Corte di giustizia e affermando che su questi “molte regioni stanno disattendendo la Guida trasmessa dall’Ispra con le dettagliate indicazioni su come prevedere la stagione venatoria nel rispetto dei vincoli comunitari”. Peccato che nella riunione in questione si parlasse solo di deroghe e non di calendari venatori.
Su questo punto in effetti Lipu-BirdLife Italia dimentica di fare presente che tutte le regioni che non hanno applicato la Guida Ispra, ma che hanno tenuto conto e applicato i termini di chiusura e apertura in accordo con i KC non hanno subito alcuna sospensiva da parte dei TAR, anzi, il TAR del Veneto in una recente sentenza (non ordinanza) ha respinto il ricorso della LAC sul calendario venatorio stabilendo che le regioni possono disattendere il parere ISPRA con adeguate motivazioni a sostegno.
Fonte: Federcaccia